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Ai sensi dell’art. 10 dell’Ordinanza n. 1.070 del 12 febbraio 2024 del Capo Dipartimento della Protezione Civile relativa ai “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna” si informa la gentile clientela titolare di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, che è possibile chiedere la sospensione delle rate dei medesimi finanziamenti, previa presentazione di autocertificazione del danno subito e fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli (dunque sino al 16 gennaio 2025).
La domanda di sospensione, nella quale si potrà optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2024 e dovrà essere assistita da un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante il danno subito dall’immobile e relativo al mutuo/finanziamento per il quale si richiede l’attivazione della sospensione.
Essa sarà attivata con decorrenza dalla prima rata utile successiva alla presentazione della richiesta.
L’importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.
Detta restituzione potrà avvenire al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero verranno corrisposti alla ripresa dei pagamenti delle rate distribuendoli sull’importo residuo del mutuo ferma restando la durata originaria.
La domanda dovrà essere presentata presso la propria filiale di riferimento e non prevede alcun costo.